Articolo 51 del codice del consumo
Art. 51.((Requisiti formali per i contratti a distanza))((1.Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2.Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.
3.I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4.Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identita' del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.
5.Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identita' e, ove applicabile, l'identita' della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
6.Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico puo' essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.
7.Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al piu' tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a)tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia gia' fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
b)se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o).
8.Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.
9.Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.))((24))-------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
2.Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.
3.I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4.Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identita' del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.
5.Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identita' e, ove applicabile, l'identita' della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
6.Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico puo' essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.
7.Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al piu' tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a)tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia gia' fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
b)se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o).
8.Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.
9.Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.))((24))-------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-31, n. 202309376Provvedimento:Leggi di più...- art. 20 del Codice del Consumo·
- art. 24 del Codice del Consumo·
- art. 25 del Codice del Consumo·
- art. 26 del Codice del Consumo·
- Codice del Consumo·
- contratti a distanza·
- controllo sui procacciatori·
- diligenza professionale·
- direttiva 2005/29/CE·
- direttiva 2011/83/UE·
- diritti di recesso·
- diritto della concorrenza·
- mancata trasparenza contrattuale·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di specialità delle direttive europee·
- promozioni non richieste·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione amministrativa·
- sospensione delle sanzioni·
- tutela dei consumatori·
- tutela dei consumatori nei settori regolamentati
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-11-06, n. 202309566Provvedimento:Leggi di più...- art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206·
- atti di vendita non richiesti·
- competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
- condotta aggressiva nei contratti di fornitura·
- diligenza professionale·
- direttive europee·
- diritti di recesso·
- diritto della concorrenza·
- diritto di recesso nei contratti a distanza·
- giurisdizione dell'Autorità di Regolazione per Energia Elettrica e Gas (AEEGSI)·
- monitoraggio delle condotte commerciali·
- normativa settoriale·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di legittimo affidamento·
- principio di specialità delle norme·
- sanzione amministrativa·
- tutela dei consumatori·
- violazione del Codice del Consumo
3. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-01, n. 202404160Provvedimento:Leggi di più...- art. 13 e 14 dell'allegato A alla delibera n. 581/15/Cons·
- art. 70 del D.lgs 259/2003·
- art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.·
- art. 8 della Legge n. 689/81·
- carenza di istruttoria e motivazione·
- concorrenza nel mercato·
- diritto di recesso dai contratti·
- eccesso di potere·
- identità delle forme contrattuali·
- modalità di recesso·
- principio di corrispondenza delle forme·
- proposta di impegni·
- regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni·
- sanzione amministrativa·
- tutela del consumatore·
- violazione art. 1, comma 3-bis, D.L. n. 7/2007
4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-25, n. 202308860Provvedimento:Leggi di più...- competenza Agcm·
- diritto dei consumatori·
- esecuzione immediata del contratto·
- informazione pre-contrattuale·
- proporzionalità della sanzione·
- recesso da contratti·
- regolamentazione settore comunicazioni·
- sanzione amministrativa·
- tutela amministrativa·
- violazione art. 49, 50, 51, 54, 55, 57 cod. cons.
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-27, n. 202311175Provvedimento:Leggi di più...- art. 20 d.lgs. 206/2005·
- carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio·
- comparazione delle sanzioni tra diversi operatori del settore·
- consumatore medio·
- diligenza professionale·
- diritti dei consumatori·
- ingannevolezza delle pratiche commerciali·
- mercato libero dell'energia·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di legalità e irretroattività delle sanzioni·
- principio di parità di trattamento·
- proporzionalità delle sanzioni·
- responsabilità degli agenti di vendita·
- sanzione amministrativa·
- telemarketing e vendite porta a porta·
- valutazione delle prove·
- violazione del principio di buona amministrazione