Articolo 20 del codice del consumo
Art. 20.((Divieto delle pratiche commerciali scorrette))((1.Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2.Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3.Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu' ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermita' mentale o fisica, della loro eta' o ingenuita', in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4.In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a)ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b)aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5.Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.))
2.Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3.Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu' ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermita' mentale o fisica, della loro eta' o ingenuita', in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4.In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a)ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b)aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5.Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.))
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-14, n. 202210939Provvedimento:Leggi di più...- diritti di difesa·
- motivazione del provvedimento sanzionatorio·
- pratiche commerciali scorrette·
- procedimento amministrativo·
- proporzionalità della sanzione·
- pubblicità ingannevole·
- riduzione della sanzione·
- sanzione pecuniaria·
- spese di giudizio·
- violazione del Codice del Consumo
2. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-12, n. 202407216Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 legge 689/1981·
- competenza AGCOM e AGCM·
- comunicazioni incomplete e fuorvianti·
- condotta non conforme alle disposizioni di settore·
- contestazione delle violazioni amministrative·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- diritto di concorrenza·
- diritto di recesso·
- diritto di recesso in caso di modifica contrattuale·
- eccesso di potere·
- informazioni chiare e trasparenti·
- principio di legalità·
- principio di specialità·
- procedimento sanzionatorio AGCOM·
- proporzionalità della sanzione·
- protocollo integrativo in materia di pratiche commerciali scorrette·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- sospensione del termine istruttorio·
- trasparenza informativa·
- tutela dei consumatori·
- violazione art. 70 d.lgs. 259/2003
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402628Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo·
- art. 10 l. n. 241 del 1990·
- art. 11 l. n. 689 del 1981·
- art. 120 Testo Unico Bancario·
- art. 14 l. n. 689 del 1981·
- art. 20 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 25 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 27 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 3 l. n. 241 del 1990·
- art. 97 Cost.·
- autorizzazione all'addebito degli interessi·
- competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
- comunicazioni commerciali·
- diligenza professionale·
- eccesso di potere·
- parere di Banca d'Italia·
- pratiche aggressive·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di correlazione tra fatto contestato e sanzione irrogata·
- principio di proporzionalità·
- procedimento amministrativo·
- regolamentazione del conto corrente bancario·
- sanzione amministrativa·
- trasparenza delle comunicazioni bancarie·
- tutela del consumatore·
- valutazione della quantificazione della sanzione·
- violazione della legge sulla concorrenza e del mercato
5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202308209Provvedimento:Leggi di più...- Adeguatezza informazione·
- Annullamento ordini·
- Assistenza post-vendita·
- Blocco plafond·
- Codice del Consumo·
- Cumulo sanzioni·
- Diligenza professionale·
- Disponibilità prodotti·
- Emergenza sanitaria·
- Informazioni ingannevoli·
- Pandemia·
- Pratiche commerciali scorrette·
- Proporzionalità sanzione·
- Recesso·
- Tempi consegna