Articolo 22 del codice del consumo
Art. 22. Omissioni ingannevoli1.E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2.Una pratica commerciale e' altresi' considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia' evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3.Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4.Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino gia' evidenti dal contesto:
a)le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b)l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale egli agisce;
c)il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d)le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;e)l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
((e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti e' un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.))((4-bis.Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilita' di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente comma non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio.))5.Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita' o la commercializzazione del prodotto.
((5-bis.Se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.))
2.Una pratica commerciale e' altresi' considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia' evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3.Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4.Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino gia' evidenti dal contesto:
a)le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b)l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale egli agisce;
c)il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d)le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;e)l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
((e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti e' un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.))((4-bis.Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilita' di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente comma non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio.))5.Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita' o la commercializzazione del prodotto.
((5-bis.Se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.))
1. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-12, n. 202407216Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 legge 689/1981·
- competenza AGCOM e AGCM·
- comunicazioni incomplete e fuorvianti·
- condotta non conforme alle disposizioni di settore·
- contestazione delle violazioni amministrative·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- diritto di concorrenza·
- diritto di recesso·
- diritto di recesso in caso di modifica contrattuale·
- eccesso di potere·
- informazioni chiare e trasparenti·
- principio di legalità·
- principio di specialità·
- procedimento sanzionatorio AGCOM·
- proporzionalità della sanzione·
- protocollo integrativo in materia di pratiche commerciali scorrette·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- sospensione del termine istruttorio·
- trasparenza informativa·
- tutela dei consumatori·
- violazione art. 70 d.lgs. 259/2003
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-06-01, n. 202309344Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 11 legge 689/81·
- art. 27 comma 13 Codice del Consumo·
- certificazione dei prodotti·
- concorrenza sleale·
- condizioni generali di contratto·
- difetto di istruttoria·
- diritto di recesso·
- disparità di trattamento·
- dispositivi medici·
- eccesso di potere·
- garanzia legale di conformità·
- meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso·
- pratiche commerciali scorrette·
- promozione ingannevole·
- proporzionalità della sanzione·
- pubblicità ingannevole·
- rigetto impegni presentati·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- travisamento dei fatti·
- tutela dei consumatori·
- violazione art. 21 Codice del Consumo·
- violazione art. 23 Codice del Consumo·
- violazione art. 25 Codice del Consumo·
- violazione art. 66 bis Codice del Consumo
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-01, n. 202402020Provvedimento:Leggi di più...- art. 20 Codice del Consumo·
- art. 24 Codice del Consumo·
- art. 25 Codice del Consumo·
- art. 26 Codice del Consumo·
- art. 6 CEDU·
- asimmetria informativa·
- atti di concorrenza sleale·
- carenza di istruttoria·
- contratti di fornitura non richiesti·
- diligenza professionale·
- diritti di difesa·
- diritto di ripensamento·
- eccesso di potere·
- error in iudicando·
- inibitoria commerciale·
- mercato libero dell'energia·
- pratiche commerciali scorrette·
- proporzionalità della sanzione·
- recepimento direttiva 2011/83/UE·
- regolamento AGCM 1° aprile 2015 n. 25411·
- sanzione amministrativa·
- standard di diligenza rafforzata·
- supporto durevole·
- teleselling·
- travisamento dei fatti·
- tutela dei consumatori·
- tutela del consumatore nel mercato liberalizzato·
- vendite porta a porta
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-08-23, n. 202313410Provvedimento:Leggi di più...- Agcm·
- Codice del consumo·
- Colpa·
- Diritto di difesa·
- Disparità di trattamento·
- Giurisprudenza·
- Informazione al consumatore·
- Moral suasion·
- Pratiche commerciali scorrette·
- Presunzione di innocenza·
- Proporzionalità sanzione·
- Pubblicità ingannevole·
- Sanzioni amministrative·
- Tar Lazio·
- Termine di conclusione procedimento
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-14, n. 202404288Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza-ingiunzione·
- art. 27, comma 1-bis, del Codice del consumo·
- competenza AGCom e AGCM·
- direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali·
- interpretazione delle direttive europee·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di specialità delle norme settoriali·
- regolamentazione del settore delle comunicazioni·
- rimessione ex art. 267 TFUE·
- tutela dei consumatori