Articolo 97 del codice antimafia

Art. 97.

Consultazione della ((banca dati nazionale unica))1.Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la ((banca dati nazionale unica)) puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:
a)i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
b)le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c)gli ordini professionali.
c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2014
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