Articolo 34 bis del codice antimafia

Art. 34-bis.(Controllo giudiziario delle aziende)1.Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attivita' economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attivita'. Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'((articolo)) 94-bis, il ((tribunale)) valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2 (( , lettera b) )).
2.Il controllo giudiziario e' adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale puo':
a)imporre nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;
b)nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attivita' di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.
3.Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attivita' di controllo e puo' imporre l'obbligo:
a)di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
b)di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;
c)di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della societa' da parte dei soci o di terzi;
d)di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
e)di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.
4.Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale puo' autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonche' presso uffici pubblici, studi professionali, societa', banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o piu' prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale puo' disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.
5.Il titolare dell'attivita' economica sottoposta al controllo giudiziario puo' proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.
6.Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonche' gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, puo' revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.
7.Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento e' comunicato dalla cancelleria del tribunale ((al prefetto della provincia in cui ha sede)) legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed e' valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2021

Sentenze+500


  • 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-31, n. 202300735
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 1, comma 52 della legge 190/2012·
    • art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011·
    • art. 3 della l. n. 241/90·
    • art. 416 bis c.p.·
    • art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
    • art. 92 e 93 del d.lgs. n. 159/2011·
    • art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011·
    • associazione di tipo mafioso·
    • controllo giudiziario·
    • diniego di iscrizione nella white list·
    • eccesso di potere·
    • interdittiva antimafia·
    • misure antimafia·
    • misure di prevenzione collaborativa·
    • permeabilità mafiosa·
    • ragionevole durata del processo·
    • Regolamento (UE) 2016/679·
    • successioni aziendali·
    • travisamento di fatti·
    • tutela della privacy·
    • violazione di legge

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-14, n. 202306896
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • aggiornamento delle informazioni antimafia·
    • art. 34-bis d.lgs. 159/2011·
    • art. 3 L. 241/1990·
    • art. 41 Costituzione·
    • art. 67-94 d.lgs. 159/2011·
    • art. 91 d.lgs. 159/2011·
    • art. 97 Costituzione·
    • controllo giudiziario·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • giudizio prognostico·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interdittive antimafia·
    • misure di prevenzione·
    • omessa pronuncia·
    • principio di buon andamento·
    • principio di libertà di iniziativa economica·
    • separazione tra misure di prevenzione e penali·
    • sviamento di potere·
    • travisamento dei fatti·
    • violazione art. 3 L. 241/1990·
    • violazione art. 97 Costituzione·
    • violazione principio di proporzionalità

  • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-04, n. 202403096
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • aggiornamento informativa antimafia·
    • amministrazione straordinaria·
    • annullamento provvedimento prefettizio·
    • art. 32 d.l. 90/2014·
    • art. 34 d.lgs. 159/2011·
    • art. 84 d.lgs. 159/2011·
    • art. 91 d.lgs. 159/2011·
    • carenza di attualità e pericolo·
    • controllo giudiziario·
    • eccesso di potere·
    • error in iudicando·
    • giudizio prognostico·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interdittiva antimafia·
    • misure di prevenzione·
    • permeabilità mafiosa·
    • self cleaning

  • 4. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-01-13, n. 202300307
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 34 co. 5 cod. proc. amm.·
    • art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm.·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese giudiziarie·
    • controllo giudiziario·
    • oscuramento dei dati sensibili·
    • provvedimento amministrativo·
    • revoca del provvedimento·
    • risoluzione contrattuale·
    • tutela dei dati personali

  • 5. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-20, n. 202400412
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento interdittiva antimafia·
    • art. 89 bis D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159·
    • art. 91 D.lgs. n. 159/2011·
    • cointeressenze economiche·
    • controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs. n. 159/2011·
    • discrezionalità amministrativa·
    • garanzia partecipativa art. 7 L. n. 241/90·
    • interdittiva antimafia·
    • legittimità delle interdittive antimafia·
    • libertà di impresa·
    • misure di prevenzione patrimoniale·
    • self cleaning delle imprese·
    • sindacato del giudice amministrativo·
    • tutela del diritto di difesa·
    • vincoli parentali e condizionamento mafioso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi