Articolo 82 del codice antimafia

Art. 82. Oggetto1.Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ((di seguito denominata «banca dati nazionale unica»)), e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2014
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