Articolo 15 del codice antimafia
Art. 15.Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la liberta' vigilata1.Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.
2.L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata e' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare e' applicata la liberta' vigilata, la persona stessa vi e' sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.
((9))-------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 dicembre 2013, n. 291 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2013, n. 50), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosita' sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura".
2.L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata e' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare e' applicata la liberta' vigilata, la persona stessa vi e' sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.
((9))-------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 dicembre 2013, n. 291 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2013, n. 50), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosita' sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura".