Articolo 91 del codice antimafia
Art. 91. Informazione antimafia1.I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
a)pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b)superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
c)superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2.E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3.La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la ((banca dati nazionale unica)) al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.
4.L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:
a)la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
b)l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
c)gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
d)le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti di cui all'articolo 85;
e)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218.
5.Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
6.Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
7.Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.
7-bis.Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a)alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b)al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c)alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d)al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
e)all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f)all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g)all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h)al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i)al Ministero dello sviluppo economico;
l)agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.
a)pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b)superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
c)superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2.E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3.La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la ((banca dati nazionale unica)) al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.
4.L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:
a)la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
b)l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
c)gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
d)le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti di cui all'articolo 85;
e)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218.
5.Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
6.Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
7.Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.
7-bis.Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a)alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b)al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c)alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d)al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
e)all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f)all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g)all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h)al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i)al Ministero dello sviluppo economico;
l)agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.
1. TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-31, n. 202300735Provvedimento:Leggi di più...- art. 1, comma 52 della legge 190/2012·
- art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011·
- art. 3 della l. n. 241/90·
- art. 416 bis c.p.·
- art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
- art. 92 e 93 del d.lgs. n. 159/2011·
- art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011·
- associazione di tipo mafioso·
- controllo giudiziario·
- diniego di iscrizione nella white list·
- eccesso di potere·
- interdittiva antimafia·
- misure antimafia·
- misure di prevenzione collaborativa·
- permeabilità mafiosa·
- ragionevole durata del processo·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- successioni aziendali·
- travisamento di fatti·
- tutela della privacy·
- violazione di legge
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202307052Provvedimento:Leggi di più...- art. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011·
- art. 85 D.Lgs. 159/2011·
- compensazione delle spese·
- familiari conviventi e condizionamento mafioso·
- giurisprudenza in materia di interdittiva antimafia·
- informazione interdittiva antimafia·
- misure cautelari personali·
- misure di prevenzione antimafia·
- principio tempus regit actum·
- ragionamento induttivo e prognosi di rischio·
- reati ostativi antimafia·
- sindacato di legittimità amministrativa
3. TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2023-11-28, n. 202302839Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 10 Regolamento (UE) 2016/679·
- art. 110 R.D. 773/1931·
- art. 52 D.Lgs. 196/2003·
- art. 84, 89 bis, 91 D.Lgs. 159/2011·
- autorizzazione amministrativa·
- compensazione delle spese·
- decadenza titolo abitativo·
- informazione antimafia interdittiva·
- inserimento nel casellario informatico·
- oscuramento dei dati personali·
- rinuncia al ricorso·
- tutela della privacy
4. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300482Provvedimento:Leggi di più...- art. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011·
- diritto di partecipazione al procedimento·
- discrezionalità dell'autorità prefettizia·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- infiltrazione mafiosa·
- interdittiva antimafia·
- legami di parentela·
- misure di prevenzione·
- sequestro beni
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202307049Provvedimento:Leggi di più...- art. 55 c.p.a.·
- art. 84 e 91 d.lgs. 159/2011·
- bilanciamento interessi pubblici e privati·
- giudizio di probabilità·
- giurisprudenza amministrativa·
- infiltrazione mafiosa·
- interdittiva antimafia·
- misure cautelari penali·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- normativa antimafia·
- prova del pericolo di infiltrazione mafiosa·
- regola causale del "più che probabile che non"·
- sindacato di legittimità·
- sospensione dell'attività imprenditoriale