Articolo 115 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 115. Adeguamenti dei prezzi
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)1.Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
Entrata in vigore il 13 maggio 2006
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