Articolo 10 del Codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Articolo 10
Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

1.A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:
a)relazione geologica e geoidrologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonche' il conseguente livello di pericolosita' geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;
b)relazione geotecnica e geomeccanica: definisce, alla luce di specifiche indagini, il comportamento meccanico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzera' il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno;
c)relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustrano inoltre i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;
d)relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette; ove il progetto preliminare non sia stato approvato con le procedure del presente codice, parte II, titolo III, capo IV, la relazione archeologica deve indicare l'interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico;
e)relazione sismica: comprende l'inquadramento geologico e morfologico l'individuazione delle categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto, con riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; l'indicazione dei criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche e della normativa di riferimento;
f)relazioni tecniche opere civili: individuano le principali criticita' e le soluzioni adottate, descrivono le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere;
g)relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili. Descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto;
h)relazione sulla gestione dei materiali: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento dei materiali e delle aree di deposito temporaneo di recupero e di smaltimento per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
i)relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilita' di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei cantieri, sistemazione finale e rinaturazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere;
l)relazione sull'impatto acustico in applicazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e relativi decreti attuativi.
Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale nazionale o comunque ove richiesto, dovranno inoltre essere prodotte le seguenti relazioni:
m)indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 11001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
3.Per le opere soggette a valutazione ambientale nazionale e comunque ove richiesto, dovra' inoltre essere redatto, il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), che dovra' attenersi ai criteri seguenti:
a)il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deve illustrare i contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione e le risorse che saranno impiegate successivamente per attuare il piano di monitoraggio ambientale (PMA), definito come l'insieme dei controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle opere;
b)il progetto di monitoraggio ambientale dovra' uniformarsi ai disposti del citato D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in particolare dovranno essere adottati le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quanto stabilito dalle linee guida nella redazione del PMA si devono seguire le seguenti fasi progettuali:
analisi del documento di riferimento e pianificazione delle attivita' di progettazione;
definizione del quadro informativo esistente;
identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici;
scelta delle componenti ambientali;
scelta delle aree da monitorare;
strutturazione delle informazioni;
programmazione delle attivita'.
Entrata in vigore il 13 maggio 2006
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