Articolo 14 del Codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Articolo 14
Interferenze.

1.Il progetto definitivo prevede la verifica aggiornata del censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti gestori, gia' fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione delle opere intese alla loro risoluzione tenendo in debito conto le eventuali prescrizioni degli enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e tempi di esecuzione.
Il progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati:
a)planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;
b)relazione giustificativa delle stime della risoluzione delle singole interferenze;
c)progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.
Entrata in vigore il 13 maggio 2006
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