Articolo 27 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)
Art. 27. Principi relativi ai contratti esclusi1.L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, ((dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice)), avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
2.Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3.Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilita'. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.
2.Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3.Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilita'. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.