Articolo 27 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 27. Principi relativi ai contratti esclusi1.L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. ((L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.))2.Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3.Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilita'. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.
Entrata in vigore il 2 marzo 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi