Articolo 54 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 54. Procedure per l'individuazione degli offerenti
(art. 28, direttiva 2004/18)1.Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
2.Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
3.Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.
4.Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono ((aggiudicare)) i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2007
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