Articolo 253 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 253. Norme transitorie1.Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
1-bis.Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a)articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 206 GENNAIO 2007, N. 6;
c)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113;
d)articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter.Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007.
1-quater.Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
1-quinquies.Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
2.Il regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.
3.Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
4.In relazione all'art. 8:
a)fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita' e' attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b)fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
5.Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita' gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del presente codice e' prorogato di un anno.
6.In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7.Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante "acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza". Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8.Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano gia' assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9.Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
9-bis.In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al ((31 luglio 2016)), per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al ((31 luglio 2016)), sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche' agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalita' ivi previste.(24) (25a)
10.In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonche' di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11.Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita'.
12.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.
13.In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa", nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
14.In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
15.In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora costituite nella forma di societa' di persone o di societa' cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa' con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di societa' di capitali.(27)
15-bis.In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al ((31 luglio 2016)) per la dimostrazione dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalita' ivi previste.(24) (25a)
16.I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17.Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18.In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.
19.Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20.In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a)del citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
20-bis.Le stazioni appaltanti possono applicare fino al ((31 luglio 2016)) le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.
21.In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorita, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e' conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).
22.In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
a)i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del presente codice;
b)le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del presente codice.
Restano altresi' in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.
23.In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullita' riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
23-bis.In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile puo' essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.
24.In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
25.In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 60 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.(33) (38)
26.Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalita' alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis.In relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto.
27.In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a)non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b)per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;
c)le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture gia' affidate alla data del 10 settembre 2002;
d)nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi all'attestazione di compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176;
e)nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi gia' compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 185;
f)in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
g)per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;
h)per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti;
i)le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l)la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m)in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e collaudo;
n)in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o)in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera b), fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
p)ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28.Il regolamento di cui all'articolo 196 e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
29.Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
30.In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
31.In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attivita' di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario e' formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.
33.Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma 7.
34.In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:
a)dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalita' previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b)sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c)fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati gia' nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice;
d)sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.
35.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.
--------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (con l'art. 1, comma 1) che sono fissati al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011 previsti dai commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del presente articolo. --------------AGGIORNAMENTO (25a)
Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui ai commi 9-bis e 15-bis del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. --------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte". --------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte". --------------AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. --------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2016
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