Articolo 41 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 41.Capacita' economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995)1.Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a)dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b)bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c)dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2.Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. ((Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale)).
3.Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4.La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata gia' in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).
Entrata in vigore il 6 luglio 2012

Sentenze+500


  • 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-12-19, n. 202303787
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 101 comma 3 del Codice dei contratti pubblici·
    • art. 41 comma 14 del Codice dei contratti pubblici·
    • esclusione da gara·
    • interpretazione delle offerte economiche·
    • principio di buon andamento della pubblica amministrazione·
    • procedura di gara·
    • reintegrazione in forma specifica·
    • ribasso percentuale·
    • risarcimento del danno per equivalente·
    • soscorso istruttorio

  • 2. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-04-09, n. 202400296
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • appalti pubblici·
    • difetto di istruttoria e di motivazione·
    • discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice·
    • eccesso di potere·
    • principio di pubblicità nelle gare pubbliche·
    • procedura di gara·
    • requisiti di capacità economica e finanziaria·
    • requisiti di capacità tecnica e professionale·
    • risarcimento del danno·
    • sospensione dell'aggiudicazione·
    • valutazione delle offerte tecniche ed economiche·
    • verifica dell'anomalia delle offerte·
    • violazione dei principi di trasparenza e partecipazione

  • 3. TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 2024-10-17, n. 202418009
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    • anomalia dell'offerta·
    • art. 110 Codice dei contratti pubblici·
    • art. 41 Codice dei contratti pubblici·
    • compensazione spese giudizio·
    • costo della manodopera·
    • efficienza organizzativa·
    • esclusione da gara·
    • giustificazione del ribasso·
    • minimi salariali·
    • verifica dell'offerta

  • 4. Trib. Napoli, sentenza 22/01/2024, n. 850
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    • 5. Trib. Napoli, sentenza 26/09/2024, n. 8204
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