Articolo 37 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Art. 37.((Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale))1.La domanda di accesso ((agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza)) e' proposta con ricorso del debitore.
2.La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorita' amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero.
Entrata in vigore il 1 luglio 2022

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