Articolo 6 del codice del terzo settore
Art. 6.
Attivita' diverse
1.Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 5.
Attivita' diverse
1.Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 5.
Sentenze • 4
1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-12-24, n. 202100838Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese di lite·
- diniego di accesso·
- diritti fondamentali della persona·
- diritto di accesso ai centri di permanenza per il rimpatrio·
- giudicato cautelare·
- legittimazione all'accesso per le associazioni·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- normativa di riferimento·
- normativa sulla trasparenza amministrativa·
- tutela dei diritti dei richiedenti protezione internazionale
2. TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-04-06, n. 202100360Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis della legge n. 241/1990·
- compensazione delle spese di lite·
- direttive europee in materia di rimpatrio e protezione internazionale·
- diritto di accesso ai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR)·
- improcedibilità del ricorso·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- ordinanza cautelare·
- regolamento ministeriale 20 ottobre 2014·
- tutela dei diritti fondamentali·
- valutazione congiunta delle censure