Articolo 6 del codice del terzo settore

Art. 6.


Attivita' diverse

1.Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 5.
Entrata in vigore il 2 agosto 2017

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