Articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 15
((Misure di sicurezza))((1. Nell'adottare le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi di cui agli artt. 31 e seguenti del decreto e al disciplinare tecnico contenuto nel relativo Allegato B), i titolari dei trattamenti di dati per scopi statistici curano anche i livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi ed alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti))
Entrata in vigore il 25 giugno 2004

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