Articolo 157 del codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 157.(( (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti). ))((1.Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.))
Entrata in vigore il 4 settembre 2018

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