Articolo 60 del codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 60.(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)1.Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Entrata in vigore il 29 luglio 2003
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