Articolo 180 del Codice di procedura civile

Art. 180.
(( (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). ))((All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale.
Se richiesto, il giudice istruttore puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.))

Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza.
Entrata in vigore il 21 ottobre 1995
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