Articolo 77 del Codice di procedura civile

Art. 77.
(Rappresentanza del procuratore e dell'institore).

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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