Articolo 489 del Codice di procedura civile

Art. 489.
(Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni).

Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.

In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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