Articolo 489 del Codice di procedura civile
Art. 489.
(Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni).
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.
(Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni).
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.
3. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2016-04-15, n. 201600392Provvedimento:Leggi di più...- art. 60 cod. proc. amm.·
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