Articolo 48 del Codice di procedura civile

Art. 48.
(Sospensione dei processi).

I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o e' pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento. (171) ((173))

Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

-----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022

Sentenze128

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