Articolo 48 del Codice di procedura civile
Art. 48.
(Sospensione dei processi).
I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.
Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
(Sospensione dei processi).
I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.
Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-26, n. 202405626Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- appalti pubblici·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 97 d.lgs. 50/2016·
- autorizzazione preventiva per deroga ai limiti dimensionali·
- effetto espansivo esterno del giudicato·
- error in iudicando·
- error in procedendo·
- giudizio di legittimità amministrativa·
- iscrizione nella white list·
- limiti dimensionali degli atti processuali·
- minimi retributivi inderogabili·
- principio di immodificabilità dell'offerta economica·
- principio di ragionevole durata del processo·
- principio di sinteticità degli atti processuali·
- principio di tassatività delle cause di esclusione·
- procedura di aggiudicazione·
- rinvio del giudizio·
- sospensione del giudizio·
- sospensione facoltativa del giudizio·
- sospensione necessaria del giudizio·
- valutazione di congruità delle offerte·
- verifica dell'anomalia delle offerte