Articolo 48 del Codice di procedura civile

Art. 48.
(Sospensione dei processi).

I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.

Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze113

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