Articolo 48 del Codice di procedura civile
Art. 48.
(Sospensione dei processi).
I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o e' pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento. (171) ((173))
Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
-----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Sospensione dei processi).
I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o e' pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento. (171) ((173))
Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
-----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-26, n. 202405626Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- appalti pubblici·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 97 d.lgs. 50/2016·
- autorizzazione preventiva per deroga ai limiti dimensionali·
- effetto espansivo esterno del giudicato·
- error in iudicando·
- error in procedendo·
- giudizio di legittimità amministrativa·
- iscrizione nella white list·
- limiti dimensionali degli atti processuali·
- minimi retributivi inderogabili·
- principio di immodificabilità dell'offerta economica·
- principio di ragionevole durata del processo·
- principio di sinteticità degli atti processuali·
- principio di tassatività delle cause di esclusione·
- procedura di aggiudicazione·
- rinvio del giudizio·
- sospensione del giudizio·
- sospensione facoltativa del giudizio·
- sospensione necessaria del giudizio·
- valutazione di congruità delle offerte·
- verifica dell'anomalia delle offerte