Articolo 737 del Codice di procedura civile

Art. 737.
(Forma della domanda e del provvedimento).

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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