Articolo 133 del Codice di procedura civile

Art. 133.
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).

La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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