Articolo 133 del Codice di procedura civile

Art. 133.
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).

La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite.

((L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso))
Entrata in vigore il 16 marzo 2005
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