Articolo 133 del Codice di procedura civile
Art. 133.
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).
La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente ((il testo integrale della sentenza)) ne da' notizia alle parti che si sono costituite. ((La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325))
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).
La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente ((il testo integrale della sentenza)) ne da' notizia alle parti che si sono costituite. ((La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325))
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.