Articolo 585 del Codice di procedura civile

Art. 585.
(Versamento del prezzo).

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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