Articolo 87 del Codice di procedura civile
Art. 87.
(Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico).
La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
(Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico).
La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.