Articolo 389 del Codice di procedura civile

Art. 389.
(Domande conseguenti alla cassazione).

Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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