Articolo 547 del Codice di procedura civile

Art. 547.
(Dichiarazione del terzo).

Con dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso, e quando ne dove eseguire il pagamento o la consegna.

Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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