Articolo 334 del Codice di procedura civile

Art. 334.
(Impugnazioni incidentali tardive).

Le parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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