Articolo 263 del Codice di procedura civile

Art. 263.
(Presentazione e accettazione del conto).

Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.

Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne da' atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non e' impugnabile e costituisce titolo esecutivo.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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