Articolo 90 del Codice di procedura civile
Art. 90.
(Onere delle spese).
Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
(Onere delle spese).
Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
2. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-02-27, n. 202300143Provvedimento:Leggi di più...- art. 1227 cod. civ.·
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