Articolo 90 del Codice di procedura civile

Art. 90.
(Onere delle spese).

Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze198

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