Articolo 107 del Codice di procedura civile
Art. 107.
(Intervento per ordine del giudice).
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.
(Intervento per ordine del giudice).
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.