Articolo 132 del Codice di procedura civile

Art. 132.
(Contenuto della sentenza).

La sentenza e' pronunciata in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia.

Essa deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

((La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento))
Entrata in vigore il 20 agosto 1977

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