Articolo 274 del Codice di procedura civile

Art. 274.
(Riunione di procedimenti relativi a cause connesse).

Se piu' procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, puo' disporne la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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