Articolo 130 del Codice di procedura civile

Art. 130.
(Redazione del processo verbale).

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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