Articolo 464 del Codice di procedura civile

Art. 464.
(Rinvio).

Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma.

Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'articolo 443.

Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o piu' consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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