Articolo 464 del Codice di procedura civile
Art. 464.
(Rinvio).
Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma.
Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'articolo 443.
Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o piu' consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.
(Rinvio).
Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma.
Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'articolo 443.
Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o piu' consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.