Articolo 101 del Codice di procedura civile

Art. 101.
(Principio del contraddittorio).

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e' comparsa.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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