Articolo 110 del Codice di procedura civile
Art. 110.
(Successione nel processo).
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
(Successione nel processo).
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.