Articolo 701 del Codice di procedura civile

Art. 701.
(Competenza).
E' competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi e' causa pendente per il merito.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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