Articolo 360 bis del Codice di procedura civile

Art. 360-bis.
(( (Inammissibilita' del ricorso). ))((Il ricorso e' inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando e' manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo))
Entrata in vigore il 1 luglio 2009
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