Articolo 117 del Codice di procedura civile
Art. 117.
(Interrogatorio non formale delle parti).
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.
(Interrogatorio non formale delle parti).
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.
2. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-07-10, n. 202300891Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- certificazioni di qualità·
- compatibilità delle certificazioni con le prestazioni richieste·
- eccesso di potere·
- iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali·
- obbligo a provvedere·
- principio di tassatività delle cause di esclusione·
- requisiti di partecipazione alle gare d'appalto·
- risarcimento del danno·
- sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi·
- subentro nell'aggiudicazione·
- verifica dei requisiti di esecuzione·
- violazione delle regole del giusto procedimento
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-04, n. 202404985Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 101 c.p.a.·
- art. 117 c.p.a.·
- art. 29 c.p.a.·
- art. 31 c.p.a.·
- autotutela amministrativa·
- diritto di superficie·
- legittimità del diniego di accesso·
- procedura di manifestazione di interesse·
- silenzio amministrativo