Articolo 117 del Codice di procedura civile

Art. 117.
(Interrogatorio non formale delle parti).

Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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