Articolo 491 del Codice di procedura civile
Art. 491.
(Inizio dell'espropriazione).
Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.
(Inizio dell'espropriazione).
Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.