Articolo 491 del Codice di procedura civile

Art. 491.
(Inizio dell'espropriazione).

Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi